Statuto Associazione ItaliaCamp
SEZIONE I – DENOMINAZIONE, SCOPO, OGGETTO SOCIALE, ATTIVITÀ, DURATA E SEDE
Art. 1 – Denominazione
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, una associazione denominata “ItaliaCamp Ente del Terzo Settore”, da ora in a- vanti “ItaliaCamp ETS”. ai sensi degli artt. 14 e ss. cod. civ., una associazione denominata “Italiacamp” (di seguito, l’“Associazione”).
Art. 2 – Scopo
L’Associazione si propone di perseguire e promuovere azioni per l’innovazione sociale in Italia e all’estero.
Ai fini del presente Statuto, si intende per “innovazione sociale” la volontà di investire sulle persone, sull’evoluzione dei bisogni sociali e sullo sviluppo della cittadinanza attiva in Italia e all’estero.
L’Associazione non ha fini di lucro.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, di sensibilizzazione dei valori dell’Unione Europea e promozione della partecipazione e cooperazione anche sovranazionale e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della diversità e della difesa non armata;
Scopo dell’Associazione è la promozione dell’innovazione sociale.
Ai fini del presente Statuto, si intende per “innovazione sociale” la volontà di investire sulle persone, sull’evoluzione dei bisogni sociali e sullo sviluppo della cittadinanza attiva in Italia e all’estero.
L’Associazione si pone l’obiettivo di estendere e rafforzare il senso di appartenenza alla società civile con la crescita di una nuova coscienza partecipativa e intergenerazionale dedita alla cura del bene comune, al raggiungimento dei fini di pubblica utilità e all’individuazione di nuove progettualità individuali e collettive.
Ai fini del presente Statuto, si intende per coscienza partecipativa e intergenerazionale la creazione di una rete collaborativa internazionale di persone che – anche attraverso le potenzialità delle nuove tecnologie – promuova la presenza attiva e responsabile dei cittadini nella vita dello Stato valorizzando, tra gli altri, il principio della “innovazione aperta” e cioè del processo di apertura e democratizzazione dell’innovazione, identificando le persone come fonte di saggezza, idee e soluzioni.
L’Associazione persegue il proprio scopo, tra l’altro, con l’organizzazione e la promozione del progetto “ItaliaCamp” (di seguito l’“ItaliaCamp”) strutturandosi in un’articolazione organizzativa di tipo territoriale (nazionale e internazionale).
Art. 3 – Oggetto sociale e attività
ItaliaCamp consiste in una piattaforma intergenerazionale, progettuale e permanente, di attività in cui riunire personalità di eccellenza – siano esse persone fisiche e/o giuridiche – del mondo dell’università e della ricerca scientifica, delle istituzioni, della politica, delle amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, del mondo economico, imprenditoriale, sociale e culturale in genere, al fine di realizzare, mediante l’utilizzo di risorse pubbliche e/o private, azioni con cui consegnare alla collettività risultati tangibili, concreti e sostenibili, dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
In tale ambito, potranno essere promosse:
- manifestazioni, eventi, convegni, seminari e/o altre forme di comunicazione pubblica organizzate su tutto il territorio nazionale e all’estero (realizzate anche in maniera virtuale sul web) al fine di creare occasioni di confronto tra idee, progettisti, istituzioni, imprese ed eventuali investitori (pubblici e/o privati);
- ricerche, studi, elaborati, attività editoriali e/o formative sulle tematiche attuali dell’agenda politica e sociale in Italia e nel mondo, a cui far seguire l’elaborazione di strategie e soluzioni da sottoporre all’attenzione degli organi amministrativi e di governo di volta in volta interessati;
- attività per lo sviluppo d’impresa (anche sotto forma di cooperativa e imprenditorialità sociale) attraverso accordi e convenzioni tra i propri Soci (come di seguito definiti), e/o con enti statali, locali, internazionali, fondazioni, università e imprese per sostenere l’innovazione sociale;
- accordi di collaborazione e scambio per la mobilità internazionale utili alla realizzazione delle finalità associative; attività di carattere commerciale e produttivo nei limiti consentiti dalla legge;
- ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione, inoltre, potrà costituire e aderire ad altre associazioni, istituzioni pubbliche e/o private, federazioni, fondazioni, società di persone e/o di capitali, e/o gruppi in genere, che perseguano scopi analoghi o di comune interesse e potrà altresì stipulare rapporti di collaborazione con le stesse.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione potrà possedere ogni bene mobile, immobile e strumentale per la realizzazione del proprio scopo e oggetto sociale e potrà intraprendere ogni iniziativa, azione e transazione al fine di realizzare gli stessi.
Per l’esecuzione delle proprie attività, l’Associazione si av- varrà in maniera prevalente delle prestazioni libere, spontanee e gratuite fornite dai propri Soci, salvo quanto previsto dal presente Statuto, nonché, quando necessario, dalle prestazioni di lavoratori dipendenti, o autonomi o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L’Associazione è apartitica e indipendente da organizzazioni di tendenza di qualsiasi specie e natura.
Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5 – Sede
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.
L’Associazione potrà costituire sedi operative, qualora lo ritenga opportuno, su tutto il territorio nazionale e all’estero, al fine di realizzare le attività di cui all’articolo 3, in linea con quanto previsto dall’articolo 286 del presente Statuto.
SEZIONE II – SOCI
Art. 6 – Definizione del numero e delle categorie di Categorie di Soci
Il numero di soci è illimitato.
I Soci dell’Associazione si distinguono in:
- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari
- Soci sostenitori
Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e che abbiano mantenuto la predetta qualifica successivamente, sulla base delle modifiche dello Statuto intervenute sino alla data del presente Statuto, così come risultante dagli atti dell’Associazione. Ad essi spettano i poteri previsti dal presente Statuto.
Soci ordinari sono le persone fisiche o enti la cui domanda motivata di ammissione, con l’indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali, sia approvata discrezionalmente dal Consiglio (come di seguito definito e disciplinato) entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relativa richiesta. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta, senza avvisi o formalità. Il Consiglio non è tenuto in nessun caso ad esplicitare la motivazione del diniego, espresso o tacito, di ammissione. Il candidato socio, la cui domanda sia risultata approvata, è tenuto a perfezionare l’iscrizione entro il termine di giorni 21 (ventuno) dalla avvenuta comunicazione di approvazione.
La qualifica di socio ha durata annuale. Il rinnovo dell’iscrizione avviene mediante il versamento della quota associativa entro il termine di giorni 30 (trenta) dal giorno discadenza dell’iscrizione.
Il rapporto associativo è caratterizzato da un vincolo fiduciario tra tutti i soci e tra i soci e l’Associazione. Il Consiglio ha pertanto la facoltà di respingere il rinnovo dell’iscrizione del socio la cui condotta sia stata atta a ledere reiteratamente il fondamentale legame fiduciario. Il Consiglio si pronuncia sul mancato rinnovo a maggioranza semplice.
Soci onorari sono qualificati esponenti della cultura e della società civile, del mondo delle professioni, dell’impresa e delle istituzioni che abbiano accettato, senza specifiche formalità, la nomina da parte del Consiglio, deliberata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei propri componenti. I Soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa. Soci sostenitori sono coloro che, ammessi alla qualifica di socio secondo le norme del presente Statuto, sostengono economicamente le attività dell’Associazione con versamenti ulteriori rispetto alla normale quota di iscrizione.
Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci
Tutti i Soci si impegnano a prestare la propria opera per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.
I Soci che prestano attività in favore dell’Associazione hanno diritto, previa autorizzazione del Consiglio, al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento delle medesime attività, entro i limiti stabiliti con apposita delibera del Consiglio. In casi eccezionali, essi hanno anche diritto a compensi per l’attività professionale prestata in favore dell’associazione, nei limiti ed alle condizioni stabiliti con delibera del Consiglio, da adottarsi preventivamente rispetto a qualunque attività eventualmente da retribuirsi.
Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell’Associazione, ivi inclusi eventuali regolamenti, carte di valori e/o codici di comportamento, e si impegnano a versare all’Associazione la quota di contributo associativo determinata dal Consiglio.
Tutti i Soci, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 10, hanno diritto di voto in Assemblea e di elettorato, attivo e passivo, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.
Art. 8 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde per decesso, morosità, recesso ed o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio, per gravi motivi, ivi inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza in merito alle informazioni relative all’attività svolta dall’Associazione. Il Consiglio potrà adottare un regolamento per stabilire tali obblighi di riservatezza e specificare le condizioni per la perdita della qualità di Socio.
Nell’ipotesi in cui un Socio sia coinvolto in procedimenti giudiziari di natura penale, che determinino a suo carico il rinvio a giudizio, è facoltà del Consiglio, sentito il parere del Comitato dei Soci fondatori (come di seguito definito e disciplinato) o su impulso di questo, deliberare la sospensione da tutte le cariche eventualmente ricoperte in seno all’Associazione, ivi compresa quella di Presidente Onorario, nonché la sospensione dalla qualifica di Socio. All’esito del procedimento giudiziario, in caso di provvedimento di condanna passato in giudicato, il Consiglio, previo parere favorevole del Comitato dei Soci fondatori (come di seguito definito e disciplinato), o su impulso di quest’ultimo, può deliberare l’esclusione definitiva dall’Associazione del Socio coinvolto nel procedimento giudiziario.
È in ogni caso facoltà del Comitato dei Soci fondatori proporre al Consiglio la sospensione o comunque un provvedimento di censura per fatti, circostanze e condotte del Socio che, indipendentemente dalla carica ricoperta, abbia posto in essere comportamenti che rechino discredito all’immagine pubblica dell’Associazione, anche se non penalmente rilevanti.
I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso o siano stati esclusi o sospesi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
SEZIONE III – ORGANIZZAZIONE
Art. 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente onorario;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Revisore dei conti;
- il Comitato dei Soci fondatori;
- il Comitato Partecipazioni;
- la Commissione dei Garanti.
Art. 10 – Assemblea: composizione e poteri
L’Assemblea è composta dai tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa.
Sono di competenza dell’Assemblea:
- l’elezione e la revoca del Presidente;
- l’elezione del 60% dei membri del Consiglio. (6 nel caso di 10 Consiglieri, 5 nel caso di otto Consiglieri, 4 nel caso di sei Consiglieri), oltre che del Presidente onorario, del Revisore dei conti e dei membri della Commissione dei Garanti, nonché la presa d’atto dei membri del Consiglio la cui designazione è di competenza del Comitato dei Soci fondatori;
- le modifiche dello Statuto, secondo quanto di seguito indicato;
- l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale.
I Soci, la cui prima iscrizione, ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6, sia intervenuta da meno di un anno solare partecipano alle riunioni assembleari senza avere diritto di voto.
Art. 11 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, del Vice-Presidente, tramite comunicazione scritta diretta a ciascun Socio avente diritto, da inviarsi senza particolari formalità, anche via fax o via e-mail, con almeno ventuno (21) giorni di anticipo e con indicazione dell’ordine del giorno. L’Assemblea può anche essere convocata su richiesta motivata sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto.
L’Assemblea che dovrà provvedere all’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio ad essa spettanti è convocata con almeno trenta (30) giorni di anticipo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente. Ogni partecipante ha diritto a un voto. I Soci aventi diritto possono farsi rappresentare da altri Soci aventi diritto, anche se membri del Consiglio, tranne che per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun Socio non può ricevere più di una delega.
In prima convocazione è validamente costituita con la presenza, personale o per delega, di almeno la metà dei Soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e le delibere sono adottate a maggioranza semplice.
Le delibere aventi ad oggetto la modifica dello Statuto e/o il trasferimento della Sede sociale devono essere adottate previo parere favorevole del Comitato dei Soci fondatori, che delibera secondo quanto disposto nel presente Statuto.
Per le delibere di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti (3/4) dei Soci e il previo parere favorevole del Comitato dei Soci fondatori, che delibera secondo quanto disposto nel presente Statuto, salvo che non si tratti di accertare la ricorrenza di una causa di scioglimento prevista dalla legge.
Le riunioni dell’Assemblea sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che a ciascuno sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi.
Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario Generale.
Art. 12 – Consiglio: composizione, nomina e funzionamento
L’Associazione è retta da un Consiglio composto da almeno sei (6) consiglieri fino ad un numero massimo di dieci (10) membri e sempre in numero pari, oltre al Presidente. L’elezione del 60% membri del Consiglio e del Presidente spetta all’Assemblea. Nel caso di valori decimali, il numero dei consiglieri viene definito approssimando i valori decimali per eccesso.
La nomina dei restanti membri del Consiglio (quattro nel caso di dieci Consiglieri, tre nel caso di otto Consiglieri, due nel caso di sei Consiglieri) spetta al Comitato dei Soci fondatori. I candidati alla carica di consigliere sono individuati in ragione delle particolari qualità personali e professionali dei Soci ritenuti idonei alla carica e in linea con le finalità dell’Associazione.
Il Presidente deve essere Socio dell’Associazione da almeno un (1) anno; deve non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti.
L’elezione del Presidente avviene sulla base di candidature presentate dai Soci, da depositarsi presso la sede legale dell’Associazione con almeno quindici (15) giorni di anticipo rispetto alla data dell’Assemblea fissata per l’elezione. Le candidature devono ottenere la sottoscrizione di un numero congruo di soci previsto dal regolamento elettorale la cui emanazione è di competenza del Consiglio e che dovrà essere tempestivamente approvato e messo a disposizione dei soci, non oltre la data di invio dell’avviso di convocazione dell’Assemblea (il “Regolamento elettorale”). In ogni caso le candidature devono essere sottoscritte da almeno un quarto (1/4) dei membri del Comitato dei soci fondatori, arrotondato per difetto. Ciascun socio fondatore può sottoscrivere una sola lista.
L’elezione dei membri del Consiglio di competenza dell’Assemblea avviene sulla base di liste presentate dai Soci, da depositarsi presso la sede dell’Associazione con almeno quindici (15) giorni di anticipo rispetto alla data dell’Assemblea fissata per la loro elezione.
Le candidature e le liste pervenute dovranno essere comunicate ai Soci entro sette (7) giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea che dovrà provvedere all’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio ad essa spettanti.
L’elezione dei sei consiglieri è contestuale all’elezione del Presidente, secondo modalità stabilite dal Regolamento elettorale. Le liste devono essere collegate ad un candidato Presidente, e devono ottenere la sottoscrizione della candidatura di un numero congruo di soci previsto dal medesimo regolamento elettorale. Non è ammesso voto disgiunto.
In mancanza di candidature pervenute entro i termini stabiliti, il Consiglio opera in regime di prorogatio fino alla convocazione di una nuova assemblea utile per il rinnovo delle cariche. Se nei sei (6) mesi successivi non si provvede al rinnovo delle cariche, il Consiglio decade, e il Comitato dei soci fondatori si riunisce e delibera ai sensi delle disposizioni del presente Statuto.
L’Assemblea ha potere di revoca dei membri del Consiglio da essa designati. La revoca deve essere motivata da gravi inadempimenti e/o da comportamenti lesivi dell’immagine associativa e/o da condotte contrarie alle linee di indirizzo strategiche di cui al precedente paragrafo.
I consiglieri eletti scadono al termine del mandato del Presidente, di durata triennale, e possono svolgere non più di tre (3) mandati consecutivi. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, i consiglieri eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
I componenti del Consiglio che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre incontri consecutivi, previa proposta del Presidente,possono decadere dall’ufficio. Qualora nel corso del biennio vengano a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più componenti del Consiglio, sono nominati consiglieri su proposta del Presidente, i Soci che si siano distinti per particolari meriti nello sviluppo delle attività associative. Tali consiglieri scadono unitamente al Consiglio che li ha nominati.
Art. 13 – Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni e con ampi poteri di delega, ivi inclusa la possibilità di costituire comitati d’indirizzo od organi esecutivi, determinandone la relativa composizione, poteri e durata.
Il Consiglio opera sulla base di linee di indirizzo strategiche che elabora e delibera all’inizio di ogni mandato, anche recependo eventuali indicazioni del Comitato dei soci fondatori. Le linee di indirizzo strategiche concordate possono essere modificate o aggiornate nel corso del mandato. Sulla base di queste, il Consiglio può adottare -di concerto con il Segretario Generale- un piano di attività annuale o pluriennale.
Il Consiglio approva le domande motivate di ammissione dei potenziali Soci ordinari dell’Associazione, deliberando a maggioranza assoluta dei propri membri. Allo stesso modo approva le proposte di nomina di Soci onorari.
Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina ed eventualmente revoca, tra i propri membri il Vicepresidente e il Segretario Generale. Il Consiglio può stabilire, su proposta del Presidente d’intesa col Segretario Generale, l’assunzione di dipendenti, collaboratori e consulenti nonché la nomina e la revoca del Direttore Generale. Il Consiglio può predisporre uno o più regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, ivi inclusa una “carta etica” e/o codici di comportamento, che esplicitino i principi cui i membri dell’Associazione devono uniformarsi e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci, ivi incluso un regolamento disciplinante gli obblighi di riservatezza cui i Soci sono tenuti. Il Consiglio approva la proposta annuale di bilancio preventivo e consuntivo predisposta dal Segretario Generale.
Art. 14 – Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, del Vice-Presidente, o del Segretario generale o di un terzo dei propri membri tramite comunicazione scritta, da inviarsi senza particolari formalità, anche via fax o via e- mail.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei propri membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, del Vice-Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in casa di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza del Presidente e del Vice Presidente, dal Segretario Generale.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia a ciascuno consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
Art. 15 – La Presidenza onoraria
L’Assemblea, su proposta del Comitato dei Soci fondatori, nomina uno o più soggetti alla Presidenza onoraria tra personalità eminenti che si siano distinte per particolari benemerenze, in coerenza con gli scopi dell’Associazione.
La Presidenza è ricoperta a titolo onorifico, con esclusione da ogni responsabilità a seguito delle attività dell’Associazione.
La carica di Presidente onorario è vitalizia, salvo dimissioni, sospensione o esclusione per le ragioni previste dall’art.8 del presente Statuto.
La Presidenza onoraria può essere chiamata, dal Comitato dei Soci fondatori, o dal Consiglio, a svolgere funzioni di consulenza su specifiche questioni ritenute strategiche da parte dei predetti organi per lo sviluppo della vita associativa.
Art. 16 – Il Presidente
Il Presidente attua le delibere del Consiglio e ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne cura l’ordinaria amministrazione, avvalendosi del Vice-Presidente e del Segretario Generale.
Il Presidente rappresenta l’Associazione nelle occasioni pubbliche e nei rapporti istituzionali e ha il potere di rappresentanza dell’Associazione, che può delegare, senza particolari formalità, ove non richieste dalla legge, per specifici affari.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea per un mandato di tre(3) anni , con le modalità definite dall’art. 12. Il Presidente può essere eletto per un massimo di tre (3) mandati consecutivi.
Art. 17 – Attribuzioni del Presidente
Il Presidente garantisce, coadiuvato dal Consiglio, l’unità, la continuità e il coordinamento delle attività dell’Associazione, secondo le direttive generali del Consiglio.
In particolare:
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio, di cui stabilisce l’ordine del giorno, assicurando, coadiuvato dal Segretario Generale, la pronta ed efficace esecuzione delle delibere;
- può proporre al Consiglio la nomina di Soci onorari in relazione a specifiche responsabilità operative nei vari campi di attività dell’Associazione;
- propone al Consiglio, sentito il Vice-Presidente, la nomina del Segretario Generale.
Art. 18 – Vice-Presidente
Il Vice-Presidente esecutivo è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, resta in carica per tre (3) anni e decade allo scadere del mandato del Presidente. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e, in particolare:
- coordina, monitora e supporta le attività svolte dai consiglieri incaricati, e di eventuali comitati costituiti dal Consiglio, assicurandone la congruità rispetto agli indirizzi dell’Associazione;
- rappresenta l’Associazione, su delega del Presidente, nel quadro dei rapporti con soggetti terzi;
- esercita le funzioni di supplenza nei casi di assenza o d’impedimento del Presidente, assumendo in tali ipotesi anche la rappresentanza legale dell’Associazione relativamente ai casi di ordinaria amministrazione.
Art. 19 – Segretario Generale
Il Segretario Generale è membro del Consiglio ed è nominato da quest’ultimo su proposta del Presidente, sentito con il Vice-presidente.
Il Segretario Generale partecipa ad ogni riunione degli organi dell’Associazione e cura e/o supervisiona la compilazione dei relativi verbali, accertando la sussistenza dei quorum e di ogni altro requisito previsto dalla legge o dallo Statuto per le relative delibere.
Il Segretario Generale ha il compito di predisporre le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, il piano di attività annuale o pluriennale dell’Associazione, in stretto raccordo con il Consiglio, supervisionando la corretta allocazione del budget correlato. Inoltre, sviluppa e gestisce, d’intesa con il Presidente, le relazioni istituzionali e di partnership funzionali al posizionamento dell’Associazione. Il Segretario Generale può esercitare, altresì, le altre funzioni a esso espressamente attribuite dal Consiglio, su proposta del Presidente sentito il Vice Presidente.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario Generale può essere coadiuvato da un Tesoriere che è nominato dal Consiglio e il cui mandato coincide con quello del Segretario Generale.
Art. 20 – Tesoriere
Il Tesoriere, che può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio, cura la gestione della cassa dell’Associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.
Art. 21 – Direttore Generale
Il Consiglio, su proposta del Presidente, può nominare e revocare un Direttore Generale.
Il Direttore Generale è responsabile dell’attuazione del piano di attività annuale o pluriennale dell’Associazione, tramite lo sviluppo e il coordinamento delle attività operative secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e definiti dal Segretario Generale, anche se necessario valorizzando le relazioni istituzionali e le partnership funzionali al posizionamento dell’Associazione.
In tale funzione, il Direttore Generale è responsabile del buon andamento progettuale, amministrativo, economico e finanziario dell’Associazione e a tal fine può disporre del personale operativo che ritenga necessario, in accordo e previa approvazione del Presidente.
Per la carica di Direttore Generale è previsto un compenso nei limiti stabiliti dal Consiglio.
Articolo 22 – Revisore legale
L’Assemblea nomina un Revisore legale, su proposta del Consiglio, scelto anche tra soggetti estranei all’Associazione, determinandone il compenso. Il Revisore legale dura in carica per tre (3) esercizi finanziari e il suo mandato è rinnovabile.
Il Revisore legale deve possedere idonee capacità professionali ed essere in possesso dell’iscrizione al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Revisore legale controlla la correttezza della gestione e la regolare tenuta della contabilità, in relazione alle norme di legge e di Statuto, e predispone una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
Il Revisore legale può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio e può compiere, in qualsiasi momento, atti di ispezione e controllo, segnalando eventuali irregolarità al Consiglio medesimo e al Comitato dei Soci Fondatori.
Art. 23 – Comitato dei Soci fondatori
Il Comitato dei Soci fondatori costituisce l’organo di indirizzo e garanzia dell’Associazione ed è composto dai Soci fondatori già membri del Comitato Esecutivo dei Soci Fondatori. Il Comitato dei Soci fondatori rimane in carica in via permanente.
Ai sensi dell’Art. 12, il Comitato dei Soci fondatori designa il 40% dei membri del Consiglio (quattro nel caso di dieci Consiglieri, tre nel caso di otto Consiglieri, due nel caso di sei Consiglieri. I nominativi eletti dal Comitato dei So- ci fondatori sono comunicati a tutti i Soci, entro dieci (10) giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea che dovrà, (i) prendere atto dei nominativi designati dal Comitato dei Soci fondatori, e (ii) eleggere il Presidente e i sei rimanenti membri del Consiglio.
Il Comitato dei Soci fondatori inoltre ha il compito di supportare il Consiglio nella formulazione delle linee di indirizzo strategiche di inizio mandato e nell’assicurare una gestione coerente con le finalità statutarie dell’Associazione. Può, in ogni caso, richiederne l’aggiornamento e la verifica dei risultati; a tal fine, il Comitato dei Soci fondatori si riunisce almeno una volta l’anno.
Il Comitato dei Soci fondatori ha potere di revoca dei membri del Consiglio da esso designati. La revoca deve essere motivata da gravi inadempimenti e/o da comportamenti lesivi dell’immagine associativa e/o da condotte contrarie alle linee di indirizzo strategiche di cui al precedente paragrafo.
La revoca di uno o più componenti del Comitato dei Soci fondatori può avvenire qualora si rilevino condotte nocive all’immagine di ItaliaCamp, gravi inadempimenti degli obblighi associativi, perdurante e immotivata assenza dalle attività associative.
Il Comitato dei Soci fondatori individua al proprio interno (per la gestione dei propri lavori) un coordinatore e si autoconvoca con richiesta motivata da almeno un un quarto (1/4) dei suoi componenti, con comunicazione scritta da inviarsi senza particolari formalità, anche via fax o via e-mail, con almeno tre (3) giorni di anticipo, a tutti i suoi membri. Sono valide in ogni caso le riunioni del Comitato dei Soci fondatori a cui partecipi almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri, purché i membri assenti risultino informati della riunione e degli argomenti posti all’ordine del giorno e non si oppongano alla relativa trattazione.
Il Comitato dei Soci fondatori si autoconvoca nell’eventualità in cui il numero dei membri scenda al di sotto del numero minimo di otto, al fine di integrare il Comitato stesso, secondo i criteri previsto di seguito e delibera secondo le maggioranze previste dal presente Articolo. In caso di parità di voti è nominato il candidato iscritto da più tempo, e in maniera ininterrotta, all’Associazione. Il Comitato dei Soci fondatori al fine di integrare la propria composizione nel caso in cui il numero minimo dei componenti scenda al di sotto di otto e, ove , in ogni caso, ravvisi l’opportunità di integrare la sua composizione, può, a proprio insindacabile giudizio, anche a seguito di richieste pervenute dai Soci, deliberare annualmente la nomina di membri aggiunti, fino al massimo di tre (3) ogni anno, secondo i criteri meritocratici di seguito indicati.
A tal riguardo, ai fini della validità della nomina, i membri aggiunti al Comitato dei Soci fondatori devono essere Soci dell’Associazione da almeno due (2) anni, in regola con il versamento della quota associativa, ed essersi distinti per aver dato un contribuito continuativo, determinante e sostanziale, alla crescita e allo sviluppo di ItaliaCamp.
Il Comitato dei Soci fondatori è integrato in ogni caso da ciascun Presidente, alla data di cessazione dell’incarico.
Decadono di fatto dalla carica di membro del Comitato dei Soci fondatori coloro che non sono in regola con la quota associativa da oltre 12 (dodici) mesi, previo sollecito inviato per iscritto, mediante raccomandata A/R, PEC o altro mezzo idoneo a fornire la prova della ricezione della comunicazione, ai fini della regolarizzazione della relativa posizione.
Le delibere del Comitato dei Soci fondatori sono prese a maggioranza assoluta dei propri componenti. La revoca dei membri del Comitato dei Soci fondatori è deliberata con il voto favorevole di tutti i membri meno uno del Comitato dei Soci fondatori, sia in prima che in seconda convocazione.
Delle riunioni del Comitato dei Soci fondatori è redatto verbale, sottoscritto dal coordinatore e da due (2) membri.
Art. 24 – Comitato Partecipazioni
Il Comitato Partecipazioni è composto da tre membri: di cui due (2) designati dal Comitato dei Soci fondatori, per una du- rata di quattro anni, nonché dal Presidente dell’Associazione. Al Comitato Partecipazioni compete, con poteri esclusivi, il compito di (i) nominare e revocare i membri che l’Associazione dovesse esprimere all’interno degli organismi amministrativi e/o esecutivi e/o di rappresentanza di qualsiasi persona o entità giuridica controllata, collegata, partecipata o a cui l’Associazione dovesse risultare in qualsiasi forma associata, e (ii) acquistare e/o cedere e/o gestire, in qualunque forma (ivi inclusa la costituzione di diritti reali e di godimento, etc.) le eventuali partecipazioni detenute dall’Associazione in altre persone o entità giuridiche controllate, collegate, partecipate o a cui l’Associazione dovesse risultare in qualsiasi forma associata.
Il Comitato Partecipazioni individua al proprio interno (per la gestione dei propri lavori) un coordinatore e si auto-convoca con richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti, con comunicazione scritta da inviarsi senza particolari formalità, anche via fax o via e-mail, con almeno
3 giorni di anticipo, a tutti i suoi membri. Sono valide in ogni caso le riunioni del Comitato Partecipazioni a cui partecipi almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri, purché i membri assenti risultino informati della riunione e degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Le delibere del Comitato Partecipazioni sono prese a maggioranza assoluta dei propri componenti. Delle riunioni del Comitato Partecipazioni è redatto verbale, sottoscritto dal coordinatore e da un altro membro.
Art. 25 – Commissione dei Garanti
Qualunque Socio ordinario, qualora ritenga lesi i diritti ad esso attribuiti dal presente Statuto, può adire la Commissione dei Garanti, composta da tre membri scelti tra i Soci, nominati dall’Assemblea su proposta del Comitato dei Soci Fondatori, secondo criteri di competenza e professionalità, cui è delegata, in via esclusiva, la risoluzione di tutte le contestazioni e le controversie relative all’Associazione e al suo funzionamento, tra Soci e tra essi, l’Associazione e gli organi che la compongono.
Non possono far parte della Commissione dei Garanti i titolari di cariche negli organi associativi o di ruoli e/o incarichi all’interno delle Partecipate.
I membri della Commissione dei Garanti restano in carica per cinque (5) anni.
Le decisioni della Commissione dei Garanti sono assunte secondo equità, a maggioranza assoluta, e sono vincolanti per i Soci e per l’Associazione, senza possibilità alcuna di contestazione. È escluso, pertanto, il ricorso all’autorità giudiziaria salvo che nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ovvero per ottenere un titolo esecutivo delle determinazioni della Commissione dei Garanti.
Le decisioni della Commissione dei Garanti che riguardino direttamente alcuno dei suoi membri dovranno essere assunte con l’astensione del membro interessato. In caso di parità di voto, il voto del membro con maggiore anzianità associativa vale doppio.
La Commissione dei Garanti, ove necessario ai fini del suo migliore funzionamento, redige e approva un proprio regolamento di procedura.
SEZIONE IV – PATRIMONIO, BILANCIO E ADEMPIMENTI CONTABILI
Art. 26 – Risorse
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione dispone di un fondo di dotazione iniziale pari a 15.000 (quindicimila) Euro.
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; dall’ammontare delle quote associative;
- da contributi;
- da rimborsi;
- da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, nonché da sponsorizzazioni derivanti dall’organizzazione di eventi;
- da ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge (bandi, concorsi, ecc.)
Art. 27 – Bilancio di esercizio
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ciascun anno sono predisposti dal Consiglio, d’intesa con il Segretario Generale – e con l’ausilio del Revisore legale dei conti e, ove nominato, del Tesoriere, il bilancio consuntivo del precedente esercizio e quello preventivo del successivo esercizio.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli- mento individuale del rapporto associativo. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Salvo l’eventuale istituzione di un fondo di riserva, cui destinare parte dell’eventuale attivo, il residuo degli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero per eventuali spese di ammodernamento di impianti e attrezzature.
Art. 28 – Bilancio sociale e informativa sociale
Se i ricavi, proventi o entrate comunque denominate risultano essere superiori a 100,000 (cento virgola zero zero zero) Euro annui ma inferiori ad 1.000.000,00 (un milione virgola zero ze- ro) di Euro, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui l’associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Art. 29 – Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore dei Conti, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo facendone richiesta scritta e motivata al Presidente e al Consiglio da far pervenire con 30 (trenta) giorni di anticipo.
Art. 30 – La strutturazione territoriale
La realizzazione dello scopo e del progetto associativo potrà essere perseguito attraverso l’articolazione internazionale, nazionale e regionale delle attività promosse dall’Associazione, anche mediante la costituzione di sedi territoriali, senza specifiche formalità. A tal fine l’Associazione può costituire sedi operative sul territorio nazionale e strutturare forme di tesseramento territoriale.
Per il raggiungimento dei propri scopi, il Consiglio, ove ritenuto opportuno, redige un apposito regolamento con cui disciplinare il regolare funzionamento e coordinamento delle sedi territoriali.
Art. 31 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore del perseguimento dell’oggetto sociale, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 32 – Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
SEZIONE V – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 33 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è previsto quando ne ricorrano i presupposti di legge o su proposta del Consiglio con approvazione dell’Assemblea, previo parere favorevole del Comitato dei Soci fondatori.
Il Consiglio provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, previo parere del Comitato dei Soci fondatori e dell’Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore, quando sarà operativo, ad altra o altri Enti del Terzo Settore e organizzazioni aven- ti scopi analoghi a quelli dell’Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione ai Soci, anche in sede di scioglimento dell’Associazione.
Art. 34 – Legge applicabile e foro di competenza
Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, o che sorga in dipendenza di affari dell’Associazione, che non sia risolta dalla Commissione dei Garanti e ove applicabile in considerazione delle previsioni dell’art. 22, è competente il Foro di Roma in via esclusiva.
Art. 35 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Art. 36 – Norma di chiusura
Gli eventuali Soci benemeriti nominati ai sensi dello Statuto previgente conservano i diritti e i doveri ad essi attribuiti. Sono considerati Soci fondatori coloro che possedevano tale qualifica alla data di approvazione del presente Statuto, come risultante dagli atti dell’Associazione.
Le disposizioni per l’attuazione del presente Statuto, per quanto non esplicitamente disciplinato, sono rimesse alla potestà regolamentare del Consiglio.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e delle leggi speciali applicabili.